Comunicato Stampa del: 10/09/2008

  

PIANO DI SORRENTO E LO SCEMPIO DEI PARCHEGGI ANNUNCIATO. IL WWF PRESENTA RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO LA DELIBERA CHE LIBERALIZZA LA COSTRUZIONE DEI BOX PRIVATI!!! 

Il WWF Penisola Sorrentina è ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento previa sospensione della Delibera n.4 adottata dal Consiglio Comunale di Piano di Sorrento il 9 aprile 2008 e di tutti gli atti preordinati, propedeutici, connessi e conseguenti. Il ricorso è stato notificato anche alla Regione Campania in persona del Presidente pro tempore e alla Soprintendenza di Napoli e Provincia.

“Riteniamo che ormai il “business” dei box interrati abbia tradito tutti i millantati propositi e le false promesse di risolvere il problema della circolazione delle auto e di ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico - dichiara Claudio d’Esposito del WWF Penisola Sorrentina - inoltre esso ha creato e sta creando danni irreversibili, ormai sotto gli occhi di tutti, all’ambiente, al paesaggio e al territorio!!! Stiamo sventrando la nostra penisola ed i nostri storici giardini, e con essi la nostra stessa storia, per costruire “camere da letto” per gli autoveicoli…che trovano mercato nella speranza di trasformarsi in seguito in tutt’altro: negozi, palestre, depositi, uffici, ecc.
Il fantomatico metro di terreno, sul quale sarebbero dovuti “rinascere” impianti di limoni D.O.P. al posto dei preesistenti agrumeti “malati e sterili” (definiti tali da compiacenti agronomi che si sono spesso dimenticati di censire ciliegi e noci centenari e Ulivi plurisecolari!!!), in molti casi non è stato proprio messo oppure, dove il “velo” di terreno vegetale ha coperto i box auto, non sono stati impiantati gli alberi…in altri casi si è proceduto a “posizionare alberi nani” del valore di pochi euro che sono successivamente morti.
E’ imbarazzante notare come nel Comune di Piano di Sorrento se da un lato si investono somme cospicue per festeggiare un “interminabile bicentenario”, teso ad esaltare le bellezze, la storia e la natura del Comune, contemporaneamente si sta facendo di tutto per modificare la topografia del territorio, distruggendo la storica marina con la costruzione di un mega-porto (che paventa ricchezza e benessere per tutti, ma che di fatto aumenta l’inquinamento delle acque ed elimina un’intera spiaggia!!!) ed incentivando pubblicamente i possessori di giardini ed agrumeti (gli stessi fondi esaltati nei video sponsorizzati dal Comune!!!) a “metterli a disposizione” per la costruzione di mega-parcheggi.
In questo triste panorama riteniamo pertanto che rivesta importanza decisiva il porre un freno a tali spasmodiche colate di cemento nel sottosuolo della nostra terra.”

Di seguito stralcio del ricorso presentato dal WWF Penisola Sorrentina

“Con delibera n.4 il 9.4.2008 il Consiglio Comunale di Piano di Sorrento ha approvato i “Criteri per la realizzazione di parcheggi pertinenziali a cura di privati, deroga per parcheggi pertinenziali mediante espressione di compatibilità alle specifiche aree di territorio comunale”.
E’ opportuno precisare che il territorio comunale di Piano di Sorrento è inserito nell’area del Piano Paesistico della Costiera Sorrentino-Amalfitana approvato con la legge regionale della Campania n.35/87. Tale strumento di programmazione urbanistica individua sul territorio della Penisola Sorrentina ben 15 zone determinando per ciascuna di essa l’attività edilizia compatibile e, per alcune, escludendo qualsiasi tipologia d’intervento.
Con l’atto deliberativo impugnato di fatto il Comune di Piano di Sorrento rende possibile la realizzazione di parcheggi interrati privati pertinenziali, già disciplinata dalla legge 122/89 e dalla legge regionale 19/01, anche su aree per le quali, a ben interpretare le norme della legge regionale 35/87, non sarebbe possibile.
Il Consiglio Comunale ha approvato la proposta del Sindaco con la quale, di fatto, si consente la realizzazione di parcheggi interrati anche sulle aree individuate dal PUT come “Zona territoriale 2 (Tutela degli insediamenti antichi accentrati), Zona territoriale 3 (Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo), Zona territoriale 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° Grado), Zona territoriale 5 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2° Grado), Zona territoriale 6 (Urbanizzazione Satura), Zona territoriale 7 (Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole), Zona territoriale 10 (Parchi attrezzati), Zona territoriale 11 (Attrezzature sportive integrate), Zona territoriale14 (Insediamenti turistici esistenti)
La deliberazione impugnata è stata predisposta come se si trattasse di un atto interno al Comune interpretativo di disposizioni di legge regionali e statali tant’è vero che non è previsto alcun ulteriore atto procedimentale.
In realtà con l’atto in questione di fatto si varia sia il Piano Paesistico approvato con la legge regionale 35/87 sia il PRG pur senza adottare le procedure di variante previste dalla legge regionale 16/2004 (Cd. T,U, della legge Urbanistca Regionale) all’art.24.
A rendere maggiormente evidenti le finalità che si propone l’Amministrazione è l’ulteriore circostanza che dal testo finale, al momento della votazione, è stato approvato un emendamento con il quale dal testo proposto viene stralciato l’inciso “La seguente disciplina vale anche per i parcheggi già realizzati!”
Per comprendere a pieno le ragioni dell’emendamento sarà opportuno chiarire che, precedentemente all’adozione della delibera in questione, erano stati realizzati nelle aree indicate nella proposta deliberativa , in particolare nelle zone individuate dal PUT come di tutela degli insediamenti antichi accentrati ed anche di urbanizzazione satura, parcheggi privati interrati. Circostanza, questa, che ha dato luogo a vicende giudiziarie concernenti la possibilità di realizzare tale tipologia d’intervento anche nelle aree indicate ed oggi disciplinate dalla delibera n.4/08.
Appare quindi evidente l’intento iniziale, al quale poi il Consiglio Comunale ha rinunziato…di sanare, in ogni caso, ove ne ricorresse ancora la necessità, gli interventi già realizzati.
L’avere stralciato tale previsione rende manifesta per le zone individuate dalla delibera 4/08 la diversa disciplina antecedente all’adozione ed evidenzia che si è di fronte ad una vera e propria variante urbanistica per la quale era necessario adottare le procedure previste dalla legge regionale 16/04.
……………………………………..
L’atto è manifestamente illegittimo per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli articoli 9 della legge 122/89 e 6 della legge regionale 19/01 in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 35/87 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge – della carenza o contraddittorietà della motivazione – sviamento dalla giusta causa.
Violazione e falsa applicazione dell’art.24 della legge regionale 16/04 , art.3 l.241/90 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge – violazione del principio del giusto procedimento – carenza istruttoria ecc…
Il Comune di Piano di Sorrento, con la delibera in questione, di fatto ha variato non solo il PRG ma, anche, adottato disposizioni che violano quanto disposto dal Piano Paesistico della Costiera Sorrentino-Amalfitano da ritenere strumento di programmazione urbanistica sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale.Una vera e propria variante urbanistica ancorché adottata senza le procedure indicate dall’art.24 della legge regionale 16/04.
Né è prova la circostanza che nello stesso atto, al momento della deliberazione, è stata stralciata la disposizione che prevedeva la sanabilità anche degli intereventi già realizzati in precedenza sulle aree individuate dalla delibera:zone territoriali del PUT 2, 3, 6, ecc…
Se, come si afferma nell’atto impugnato, l’atto in questione ha la sola finalità di interpretare la legge regionale e statale non vi sarebbe stato alcun bisogno di limitare l’interpretazione solo alle ipotesi d’intervento successive all’adozione dell’atto!!!
Le leggi cui afferisce l’atto impugnato non sono state modificate!!!
L’emendamento, invece, prova che solo mercè l’atto impugnato è possibile, oggi, realizzare l’intervento previsto nelle zone territoriali in questione e, quindi, l’atto costituisce una vera e propria variante urbanistica come tale adottabile solo con le procedure indicate dall’art.24 della legge regionale 16/04. Tale norma prevede che la Giunta Comunale, previa consultazione anche delle Associazioni Ambientaliste, predisponga una proposta di variante dello strumento urbanistico comunale. Proposta depositata presso la Segreteria Comunale e, quindi, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.
Seguono, poi, tutti gli altri atti della procedura e, quindi, la presentazione delle osservazioni, l’esame delle stesse, l’adozione, la trasmissione dello strumento alla Provincia, ecc…
Ebbene nessuno degli atti procedimentali previsti è stato posto in essere dal Comune di Piano di Sorrento con la conseguenza che la delibera in questione è atto assolutamente nullo ed inesistente. Questa Associazione non è stata mai preventivamente convocata, né la delibera è stata pubblicata nei modi e nei termini di cui all’art.24 legge regionale 16/04…”


Il WWF Penisola Sorrentina conclude chiedendo che venga dichiarato nulla e/o inesistente la delibera del Consiglio Comunale di Piano di Sorrento n.4 del 9.4.2008 pubblicata il 16.4.2008 o, comunque, perché venga annullata per i motivi sopra dedotti. In via cautelare, tenuto conto del danno grave ed irreparabile derivante dall’applicazione dei criteri fissati con l’atto impugnato su un territorio di particolare pregio paesistico ed ambientale quale quello di Piano di Sorrento, il WWF Penisola Sorrentina chiede di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

 
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